Il Direttore dell’Azienda
Premesso:
Che
i Comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’agnello, Sorrento e
Vico Equense, hanno approvato e sottoscritto ai sensi degli art. 31 e 114 del
Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. la Convenzione relativa all’Azienda Speciale
Consortile per la gestione dei servizi alla persona denominata “Penisola
Sorrentina” e il relativo statuto;
Che,
in data 08.06.2018 i rappresentanti dei Comuni su menzionati innanzi al Notaio
Marco Mazio hanno formalmente istituito l’Azienda Speciale Consortile Penisola
Sorrentina denominata A.S.P.S..
Considerato:
Che
la legge 328/00 (art.17 c.1) prevede che “I comuni possono prevedere la
concessione di titoli validi per l’acquisto di servizi sociali dai soggetti
accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali
ovvero come sostituitivi delle prestazioni economiche” e che tali titoli
(voucher) consentono l’avvio di un “percorso assistenziale attivo per
l’integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari (art. 17 c.
2);
Che
la Legge Regionale. N. 11 del 2007 art. 10 c.2 “Punto 3”, prevede la
possibilità per i comuni di erogare i servizi sociali tramite la
concessione di titoli d’acquisto da utilizzare presso i soggetti
accreditati;
RICHIAMATI:
- il
Titolo V della Costituzione Italiana, come novellato dalla Legge
Costituzionale n. 3 del 2001, ed in particolare l’art. 118, co. 4, che ha
riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello
di sussidiarietà verticale, ai fini dell’esercizio delle funzioni
amministrative;
- la
Legge quadro n. 328 del 2000: "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in particolare
l'art. 5 comma 3, che prevede l'adozione di un atto di indirizzo e
coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto
previsto dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici
indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore,
con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla
persona;
- la
Legge Regione Campania n. 11 del 2007 e ss.mm.ii., che – in particolare –
all’art. 13, prevede che “La Regione promuove e valorizza la
partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla
progettazione ed alla realizzazione della rete dei servizi e degli
interventi di protezione sociale…”;
- il
DPCM 30.03.2001 - Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona di cui all’art. 5 della legge 8
novembre 2000, n. 328 ed in particolare art. 7 “Istruttorie pubbliche per
la co-progettazione con i soggetti del Terzo Settore”;
- il
D. Lgs. n. 117del 2017 – Codice del Terzo Settore (CTS) – ed in
particolare l’art. 55 rubricato “Coinvolgimento degli Enti del Terzo
settore”;
- la
Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) avente ad oggetto Linee guida per l'affidamento di servizi a enti
del terzo settore e alle cooperative sociali, con particolare riferimento
ai paragrafi n. 5 "La coprogettazione" e n. 6.2 “Convenzioni con
associazioni di volontariato”;
- la
Corte costituzionale con Sentenza n. 131/2020 ha definito la
co-progettazione come “una delle più significative attuazioni del
principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, c. 4,
Cost.”, un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a
quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini
generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione
sussidiaria. La stessa Corte ha affermato che la procedura “non si basa
sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a
quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di
risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in
comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di
cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera
relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”;
- il
Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31
marzo 2021 di adozione delle linee guida sulla co-progettazione;
- le
Linee Guida Anac n. 17 del 27.07.2022 recanti “Indicazioni in materia di
affidamenti di servizi sociali” secondo le quali “Per lo svolgimento dei
servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell’allegato IX del
codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di
ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora
ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della
collaborazione degli Enti del Terzo Settore”;
- l’Intesa
n. 146/CU del 14 settembre 2022, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell’Intesa n.
146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri
antiviolenza e delle Case rifugio;
- la
Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 274/2023 che ha
approvato le “Nuove Linee operative relative a requisiti e procedure per
l'iscrizione e modalità di gestione del Registro dei Centri Antiviolenza e
Case di Accoglienza”;
- il
D.Lgs. n. 36 del 2023 e ss.mm.ii. – Codice dei Contratti Pubblici – ed in
particolare l’art. 6, per cui “in attuazione dei principi di solidarietà
sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può
apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli
organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti
sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa
con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi
contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di
pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio
del risultato”;
CONSIDERATO
CHE:
- in
espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all’ultimo comma
dell’art. 118 della Costituzione, l’art. 55 del Codice del Terzo Settore
realizza in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione
dell’azione sussidiaria, strutturando e ampliando una prospettiva che era
già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e
sperimentali in ambito sociale, all’art. 1, comma 4, della legge 8
novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di
indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328);
- l’art.
55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di
assicurare «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in
particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il
coinvolgimento attivo degli EE.TT.SS. nella programmazione, nella
progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei
settori di attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del
medesimo CTS;
- gli
Enti di Terzo Settore, in quanto rappresentativi della c.d. “società
solidale”, costituiscono sovente una rete capillare di vicinanza e
solidarietà nel territorio di riferimento, riuscendo ad intercettare con
una spiccata sensibilità le esigenze che provengono dal tessuto sociale, e
sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia
preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e
con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità
organizzativa e di intervento: ciò produce spesso effetti positivi, sia in
termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e
delle prestazioni erogate;
- mediante
l’attivazione dei percorsi di cui all’art. 55, tra i soggetti pubblici e
gli EE.TT.SS. può instaurarsi un canale di amministrazione condivisa,
alternativa a quella del profitto e del mercato: la «co-programmazione»,
la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme
di «accreditamento»), si configurano come fasi di un procedimento
complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato
sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico;
- la
co-progettazione rappresenta una modalità alternativa all’appalto e
riconducibile ai procedimenti di cui all’art.119 del D. Lgs. 267/2000,
all’art.55e ss. del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017, nonché al
D.M.72/2021: una forma di coinvolgimento del terzo settore quindi non più
come mero erogatore di servizi, ma con un ruolo attivo nella progettazione
e gestione dei servizi medesimi che consente di unire esperienze e risorse
– economiche, logistiche, organizzative e professionali – per l’innovazione
degli stessi;
- il
modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla
corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella
privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse
pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune,
di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza
attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale
che si colloca fuori dallo spazio del mero scambio utilitaristico;
- la
procedura amministrativa di co-progettazione, pertanto e così come
delineata dalla normativa vigente, prevede l’indizione di un Avviso
pubblico finalizzato ad individuare il soggetto partner con cui
co-progettare le attività;
PREMESSO
CHE:
- la
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali (L.328/2000) prevede il passaggio da interventi riparativi
ad un sistema di protezione attiva, che valorizzi le responsabilità e le
capacità delle persone e delle famiglie, e che tra i principi guida della
succitata legge assume notevole rilevanza quello dell’integrazione tra le
prestazioni e i servizi offerti dall’Ente Locale e dall’Azienda Sanitaria
Locale;
- la
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, svolta ad
Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con legge 27 giugno
2013, n. 77, riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la
violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani,
dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e
della dignità della persona;
- che
la Convenzione di Istanbul, all’art. 3, definisce:
ü
che con
l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una
violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne,
comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono
suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale,
psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la
coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica,
che nella vita privata;
ü
che con il termine
“genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi
socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per
donne e uomini;
ü
che l’espressione
“violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta
contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo
sproporzionato;
ü
che l’art. 5 lett.
d) della Legge n. 119/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 14 agosto 2013, n 93, recante disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province” stabilisce di
“potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza
e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei
servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza
alle donne vittime di violenza;
TENUTO
CONTO CHE:
- gli
EE.TT.SS. sono chiamati ad una co-progettazione di interventi innovativi e
sperimentali, finalizzati all'individuazione dei bisogni da soddisfare,
degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e
delle risorse disponibili;
- quest’ASPS
“Penisola Sorrentina” – Ambito Territoriale Sociale N33 ha un
significativo interesse a favorire e promuovere la co-progettazione,
insieme ai soggetti del Terzo Settore che manifesteranno il loro
interesse, per la realizzazione di interventi finalizzati alla gestione
del centro antiviolenza (di seguito CAV) e per creare forme di
collaborazione che, partendo dalle esperienze degli organismi non profit
siano in grado di soddisfare i bisogni del territorio in cui essi operano;
- l’ETS
potrà in tal modo esprimere la propria disponibilità a collaborare per la
realizzazione di obiettivi condivisi, utilizzando le proprie competenze,
il know- how, l'esperienza e la conoscenza della rete dei servizi;
VISTO,
ALTRESÌ:
- la
DGR n. 66 del 14/02/2023 di approvazione del V “Piano sociale regionale
della Campania 2022-2024”;
- la
Deliberazione del CdA n. 27 del 06.09.2023, con cui è stata approvata –
sulla base degli obiettivi programmatici conferiti dai singoli Comuni
Consorziati – la programmazione, il caricamento e l’invio del Piano
Sociale di Zona – I e II annualità del V PSR – e del relativo PAL;
- la
Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 16 del 21.12.2023, con cui
quest’ASPS approva il Piano Programma e il relativo Budget Previsionale
2024-2026;
- Lo
Statuto dell’Azienda Speciale Consortile “Penisola Sorrentina”;
CONSIDERATO,
ALTRESÌ, CHE
- il
D. Lgs. n. 117 del 2017, prevede in particolare:
ü
l’art. 55, primo
comma: “1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia
organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle
proprie funzioni di attività di cui all'articolo 5, assicurano il
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di
co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel
rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle norme
che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative
alla programmazione sociale di zona”;
ü
l’art. 55, terzo
comma: “la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente
alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento
finalizzati a soddisfare bisogni definiti […]”;
TENUTO
CONTO CHE
- la
procedura di che trattasi è inerente all’area aziendale “Famiglie, Minori
e Violenza di Genere”, a cui appartiene la responsabilità tecnica degli
atti progettuali relativi;
- si
rende necessario nominare il Responsabile del Procedimento amministrativo
tra i funzionari aziendali, individuando la Dr.ssa Carla Di Maio quale
istruttore direttivo socio-psico-pedagogico;
Visto:
Il
D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL – e ss.mm.ii.;
La
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
La
legge 190/2012 e ss.mm.ii.;
Il
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
Il
D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
Il
vigente Statuto aziendale;
Il
Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale N33, 3a Annualità
del IV PSR approvato con D.D. n. 120 del 27.03.2023
e della conformità (in attesa di decreto regionale) del Piano Sociale di Zona I
e II annualità del V PSR;
Il
Decreto del Presidente del CdA n. 2 del 01.06.2023
con il quale è nominato quale Direttore dell’A.S.P.S., il Dr. Andrea Di Fiore,
ai sensi della Delibera di individuazione n. 8 del 02.05.2023;
Il
Budget previsionale per il triennio 2024/2026 approvato con Delibera di
Assemblea Consortile n. 16 del 21.12.2023;
Il
Bilancio d’esercizio del 2023, approvato con Delibera di Assemblea Consortile
n. 1 del 16.05.2024;
Il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026
adottato con Delibera del CdA n. 3 del 30.01.2024;
Il
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026, adottato con
Delibera del CdA n. 3 del 30.01.2024;
DETERMINA
1. Di approvare la premessa che qui si ritiene
integralmente riportata.
2. Di dare atto che la Responsabilità tecnica del
procedimento di che trattasi è in capo all’AREA “Famiglia, Minori e Violenza
di Genere”;
3. Di nominare Responsabile del procedimento
amministrativo l’Istruttore Direttivo socio – psico-pedagogico, Dr.ssa Carla Di
Maio;
4. di approvare la seguente documentazione:
- Avviso di manifestazione di
interesse;
- Allegato 1 – domanda di
partecipazione;
- Allegato 2 – format
progetto tecnico;
- Allegato 3 - dichiarazione
di adesione al protocollo di legalità;
- Allegato 3.1 - dichiarazione
di adesione al protocollo di legalità per A.T.I. e Aggregazioni;
- Allegato 4 - Modello
informazione antimafia;
- Vademecum per la
rendicontazione;
5. Di dare atto che, secondo quanto previsto
dall’Avviso di cui al precedente punto 4, il termine fissato per la
presentazione delle istanze di manifestazione di interesse da parte degli
EE.TT.SS., è fissato alle ore 23:59 del 18.12.2024;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa, rinviando lo stesso all’atto di approvazione della
convenzione;
7. Di pubblicare la presente determinazione in albo
pretorio on-line, nella sezione apposita di amministrazione trasparente e
nell’apposita sezione del sito istituzionale;
Avverso
la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionali
presso il TAR Campania sede di Napoli nei termini previsti dalla legge.